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COLLAUDI E RINNOVI ATP
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COSA E’ … L'A.T.P.

L'ATP è la regolamentazione per i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.

A.T.P. = Accord Transport Perissable, che è l'abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti".

La normativa ATP è il risultato di un accordo europeo sottoscritto nel 1970, da alcuni Stati , tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.

Assume carattere legislativo nel 1977 e, dal settembre 1984 viene assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale provvederà alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C., l'aspetto igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, tramite le A.S.L..

La norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati, questi limiti sono in sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81).

COIBENTAZIONI
La coibentazione di un veicolo si rende necessaria quando si effettua il trasporto di specifici alimenti classificati come deteriorabili ad esempio carni e salumi, prodotti ittici, prodotti lattiero-caseari, funghi, pasta fresca, dolciumi e quant'altro richieda un trasporto di alimenti a temperatura controllata.

Le nostre coibentazioni e furgonature isotermiche vengono costruiti su misura e personalizzati per gli usi specifici. La costruzione dei Coibentati Isotermici viene effettuata utilizzando prodotti (poliuretano espanso con funzioni di isolamento termico e lastre di laminato in vetro-resina per il rivestimento interno) idonei al trasporto di prodotti alimentari aventi regolari certificazioni come prescritto dalle normative vigenti.

In base agli utilizzi e richieste possono essere utilizzati anche materiali in acciaio inox come guido-vie con ganci per trasporto carni appese, mensole per più ripiani, scaffalature. Inoltre se la temperatura all'interno del veicolo deve avere una temperatura specifica possono essere montati svariati gruppi frigoriferi come ad esempio a batteria o con compressore ausiliario mosso dal veicolo stesso o con funzionamento elettrico a 220 volt o a 380 volt.

Tutti i veicoli che noi coibentiamo rientrano nella categoria dell’ H.C.C.P. con il rilascio di una specifica Dichiarazione di Alimentarietà dove si attesta che i materiali utilizzati sono conformi ai requisiti prescritti dalla legge.

Al completamento dell’allestimento, qualora il cliente lo richiede, si procede al collaudo del veicolo presso la motorizzazione civile di Potenza con il rilascio dell’Attestazione A.T.P. e con l’aggiornamento del libretto tramite un duplicato libretto delle nuove caratteristiche del veicolo.

Durata A.T.P. - 6+3+3 - totale vita A.t.p. 12 anni

Dalla data del primo rilascio il certificato A.T.P. ha una validità di 6 anni. Dopo i primi 6 anni il rinnovo viene effetuato tramite i centri collaudo autorizzati per altri 3 anni. Dopo i 9 anni (dalla data del primo rilascio) il rinnovo viene effettuato tramite i centri collaudo autorizzati per i successivi ed ultimi 3 anni.

Raggiunti i 12 anni di vita, il rinnovo dell' attestato A.T.P. non è più di competenza dei centri collaudi ma bensì dei centri prova “C.P.A. Centri Prova Automobilistica – presso il Ministero dei Trasporti” questo rinnovo ha una durata di 6 anni.

attenzione: tutti i veicoli con classificazione FRB - FRC- RRC (praticamente con classe di trasporto sotto lo 0°C), verranno al 2° collaudo (quello dei 9 anni) obbligatoriamente declassati al trasporto di prodotti freschi fino a 0°C; quindi l'utilizzatore che al 9° anno volesse mantenere per il suo veicolo la classificazione FRB - FRC- RRC può rivolgersi per il collaudo A.T.P. ai centri prova.

La Possidente Autocarri di Vincenzo Possidente effettua:
- collaudi su veicolo a fine allestimento con PROPRIE OMOLOGAZIONI;
- prenotazioni ed effettuazione della prova presso i centri collaudi autorizzati e centri prova del Ministero per rinnovi A.T.P. di ogni tipo di veicolo con o senza gruppi frigorifero o piastre eutettiche.

Si possono rinnovare gli A.T.P. fino a 6 mesi prima della sua scadenza senza perdere, per questo, la sua scadenza naturale.

per il rinnovo bisogna fornire semplicemente:
- l'originale del certificato A.T.P. in scadenza, se smarrito la denuncia con una eventuale copia dell'A.T.P.;
- copia della carta di circolazione.

N.B.: l'A.T.P. è parte integrante della carta di circolazione e ne determina la scadenza.
Con A.T.P. scaduto è prevista la sanzione accessoria art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, + art. 80 comma 14 con la relativa sanzione.
Per effetuare il rinnovo dell' attestazione A.T.P. bisogna in primo luogo che il mezzo sia mantenuto in buono stato come previsto al punto 7 dell' attestato A.T.P., che riportiamo di seguito:

7. Questo attestato è valevole fino al : (6) 24.11.2006
7.1 a condizione:
7.1.1 che la carrozzeria isotermica e ove occorra, l'attrezzatura termica sia mantenuta in buono stato;
7.1.2 che l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica;
7.1.3 che in caso di sostituzione dell'attrezzatura termica con un'altra, quest'ultima abbia potenza frigorifera uguale o superiore.

Quindi è norma essenziale, per il collaudo A.T.P. ripristinare il furgone isotermico ove vi fossero delle rotture dovute all'uso, ed effetuare una revisione al gruppo frigorifero.

Sanzioni

Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell'attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito:
Art. 180 comma 7 del Codice della Strada:

Mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.
(sanzione amministrativa)
da € 33,60
a € 137,55

a seguito di tale sanzione l'utente dovrà nei termini stabiliti, presentarsi presso gli uffici competenti ed esibire l'originale A.T.P.; se inadempiente comporta la seguente violazione:

Art. 180 comma 8 del Codice della Strada:
Mancanza del documento da presentare.
(sanzione amministrativa)
da € 343,35
a € 1376,55

Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida

Art. 80 comma 14 del Codice della Strada:
Mancanza revisione veicolo.
(sanzione amministrativa)
da € 137,55
a € 550,25

Determina in quanto parte integrante, la scadenza della carta di circolazione, a tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria Art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, vietandone di fatto, la circolazione fino all'avvenuta revisione del collaudo di rinnovo A.T.P.

Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è ritirato.

Art. 216 comma 6 del Codice della Strada:
Circolazione abusiva.
(sanzione amministrativa)
da € 1624,45
a € 6506,85

Sigle A.T.P. mancanti o non conformi.

Art.72 comma 9 del Codice della Strada:
Mancanza dei prescritti requisiti di equipaggiamento.
(sanzione amministrativa)
da € 71,00
a € 286,00